DECRETO ATTUATIVO BONUS PSICOLOGO

Art. 5 Modalità di richiesta e attribuzione del contributo

 1. La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all’INPS. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.

2. Il richiedente accede alla piattaforma INPS. L’identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità definite da INPS.

3. All’atto della presentazione della domanda, il sistema individua automaticamente il codice fiscale del richiedente, nonché la regione o la provincia autonoma di residenza e i dati di contatto, così come presenti negli archivi istituzionali dell’INPS, e fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti di cui agli articoli 2 e 4. Qualora il beneficiario sia diverso dal richiedente, il soggetto richiedente opera per conto del beneficiario nel rispetto delle indicazioni fornite da INPS.

4. In fase di presentazione della domanda, INPS verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4 e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida: -in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida; -in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

6. I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

7. L’assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.

8. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili come definite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

9. L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito a scalare ai sensi del precedente articolo 4, commi 1 e 2.

10. Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari, per i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo.

11. Le graduatorie di cui al precedente comma 8, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all’art. 1-quater, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.